Il contratto esige la forma scritta ad substantiam anche se concluso a distanza?

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, attraverso l’ordinanza n. 1462 del 18 gennaio 2023, è intervenuta in materia di forma scritta ad substantiam dell’accettazione nei contratti conclusi a distanza tra i paciscenti.

Stante l’orientamento dominante in giurisprudenza, le regole generali in materia di conclusione del contratto sono da applicarsi anche in caso di conclusione del vincolo negoziale a distanza, ossia qualora i paciscenti esprimano le loro volontà negoziali da lontano: difatti, in caso di vincolo formale ad substantiam richiesto ex lege, ovvero dalla volontà delle parti, tanto la proposta, quanto l’accettazione, anche in caso di mancata contestualità del vincolo negoziale, devono essere perfezionati secondo quella determinata forma. In caso contrario, anche per i contratti conclusi a distanza, varrà la regola della nullità degli atti unilaterali.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza in esame, ha statuito la necessità di tenere comunque distinte la forma dell’atto di accettazione della proposta contrattuale da quello della mera comunicazione della stessa al proponente: difatti, solo al primo sarà applicato il vincolo di forma ad substantiam richiesto dalla legge o dalle parti (ad esempio, attraverso prodromico contratto normativo), e non al secondo.