
Ordinanza Corte di cassazione su omologazione autovelox
La recente ordinanza 10505/2024 della Corte di cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le multe per eccesso di velocità effettuate tramite autovelox non omologati sono da considerarsi nulle.
Nella sentenza, la Corte ha infatti affermato che “l’omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.”
Inoltre, richiama quanto enunciato nell’ art. 45, comma 6, c.d.s. – che “non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”.
Infine, sempre dall’art. 142 c.d.s. “l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità.”